Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 17 aprile 2026 n. 03049/2026 (R.G. 8810/2025), interviene in materia di occupazione di suolo pubblico ribadendo alcuni principi di diritto di rilievo generale sulla natura delle occupazioni “Covid”, sul rapporto con gli strumenti urbanistici e sui limiti derivanti dalla disciplina della circolazione stradale.
In primo luogo, il giudice amministrativo esclude che le occupazioni emergenziali per attività economiche possano essere ricondotte al modello della SCIA. Anche quando rilasciate con procedure semplificate e con possibilità di occupazione anticipata, esse conservano natura concessoria e restano soggette alla disciplina generale dei beni pubblici, con la conseguenza che l’amministrazione mantiene il potere di valutazione e diniego secondo i presupposti ordinari.
Ne deriva che non si determina alcuna “cristallizzazione” della posizione del richiedente né una stabilizzazione automatica del titolo, potendo l’amministrazione intervenire nell’ambito dei propri poteri, anche in via di autotutela, nel rispetto delle garanzie procedimentali.
Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il regime eccezionale delle occupazioni emergenziali esclude l’applicazione delle previsioni dei Piani di Massima Occupabilità (PMO), i quali non possono essere invocati selettivamente per fondare o ampliare il diritto all’occupazione. La disciplina derogatoria Covid opera infatti in modo autonomo rispetto alla pianificazione ordinaria degli spazi pubblici.
Di particolare rilievo è poi il principio ribadito in materia di sicurezza stradale: in presenza di divieti di fermata e di condizioni viarie critiche, l’amministrazione può legittimamente negare l’occupazione di suolo pubblico quando questa sia idonea a interferire con la circolazione veicolare o pedonale. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui le disposizioni del Codice della Strada, in particolare l’art. 20, comma 3, hanno natura inderogabile in funzione della tutela della sicurezza della circolazione.
In tale prospettiva, il divieto di fermata non si esaurisce in un limite riferito ai soli veicoli, ma può giustificare una valutazione più ampia di incompatibilità con l’installazione di arredi o strutture che incidano sulla fluidità e sicurezza della circolazione.
La sentenza n. 03049/2026 si inserisce così nel solco della giurisprudenza amministrativa che riafferma, da un lato, la natura concessoria delle occupazioni di suolo pubblico anche in regime emergenziale e, dall’altro, la centralità della sicurezza stradale quale limite prevalente rispetto agli interessi economici connessi alle attività commerciali.