Con la sentenza n. 683 del 17 marzo 2026, il TAR Sicilia (sezione II) interviene sul tema dell’assegnazione delle superfici pubblicitarie su suolo pubblico, delineando con chiarezza struttura e criteri del procedimento.
I giudici spiegano che il sistema si articola in due fasi distinte. La prima è quella concessoria, in cui attraverso una gara pubblica viene attribuito agli operatori economici il diritto di superficie su porzioni del territorio comunale, destinate all’installazione di impianti pubblicitari. La seconda fase riguarda invece l’individuazione concreta dei singoli impianti e il rilascio delle relative autorizzazioni, secondo quanto previsto dal Codice della strada e dal regolamento attuativo.
Un passaggio centrale della decisione riguarda il ruolo dell’interesse imprenditoriale nella fase iniziale. In questo momento, infatti, l’operatore non è chiamato a valutare la redditività di ciascun impianto, ma piuttosto l’opportunità strategica di ottenere la disponibilità di un determinato macrolotto, tenendo conto della sua posizione e della sua attrattività.
Il TAR sottolinea inoltre che, trattandosi di beni pubblici limitati, la procedura deve garantire un accesso concorrenziale tra gli operatori. In questo contesto, la remunerabilità dell’investimento non costituisce un elemento essenziale della concessione, ma resta una valutazione interna all’imprenditore.
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza amministrativa già consolidata sulla distinzione tra fase concessoria e fase autorizzatoria, offrendo però un chiarimento innovativo sul peso della convenienza economica nelle scelte degli operatori.