Con la sentenza n. 722 del 5 marzo 2026, la terza sezione del TAR per la Sicilia (Catania) interviene sui criteri interpretativi della documentazione di gara nelle procedure di evidenza pubblica, ribadendo alcuni principi consolidati in materia di contratti pubblici.
Il Collegio chiarisce innanzitutto che i documenti indicati dall’art. 82, comma 1, del d.lgs. 36/2023 costituiscono la cosiddetta lex specialis della gara, ossia l’insieme delle regole predisposte dalla stazione appaltante per disciplinare la singola procedura. Tale insieme di atti vincola sia i partecipanti sia la stessa amministrazione. Inoltre, l’elencazione dei documenti non deve essere considerata tassativa o “a numero chiuso”, potendo la lex specialis articolarsi in più atti funzionalmente connessi.
Sul piano interpretativo, il TAR ribadisce un orientamento rigoroso: le previsioni della lex specialis non possono essere oggetto di interpretazioni integrative finalizzate a ricavare significati impliciti o non espressamente indicati. Al contrario, esse devono essere lette secondo il significato immediatamente desumibile dal testo e dalla sua connessione logica interna.
Ne deriva che le clausole del bando di gara sono soggette a un’interpretazione strettamente letterale, in ragione delle esigenze di certezza che caratterizzano le procedure concorsuali. L’obiettivo è evitare che l’attività ermeneutica finisca per modificare o integrare le regole di gara, introducendo contenuti non chiaramente rinvenibili nella loro formulazione originaria.
In presenza di ambiguità testuali, il giudice amministrativo ribadisce inoltre la necessità di privilegiare l’interpretazione più favorevole al privato, a tutela dell’affidamento dei concorrenti. In tale prospettiva, quando il significato non emerge in modo univoco dal testo, può essere utilizzato anche il criterio sistematico previsto dall’art. 1363 del codice civile, in coordinamento con quello letterale.
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza amministrativa consolidata, confermando l’esigenza di garantire stabilità e prevedibilità alle regole delle procedure di gara, evitando letture estensive o correttive della volontà espressa dalla stazione appaltante.