La Corte dei conti, con la sentenza n. 3/2026/QM/PROC, pronunciata dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, è stata chiamata a dirimere un contrasto interpretativo fondamentale per la tutela del prestigio delle istituzioni: l’ampiezza del “catalogo” dei reati che permettono alla Procura contabile di contestare il danno all’immagine.
Il cuore della questione giuridica: rinvio fisso o dinamico?
Il quesito, sollevato dal Procuratore generale con atto di deferimento del 27 marzo 2025 (riferito al ricorso n. 862/SR/QM/PROC), riguarda il coordinamento tra le norme pre-vigenti e il nuovo Codice della giustizia contabile (d.lgs. 174/2016). La questione tecnica si articola su due fronti:
- il limite storico: l’articolo 17, comma 30-ter del d.l. 78/2009 limitava l’azione per danno all’immagine ai soli casi previsti dall’articolo 7 della legge 97/2001 (ovvero i reati dei pubblici ufficiali contro la P.A. contenuti nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale).
- la novità del codice: l’articolo 51, comma 7 del c.g.c., che ha abrogato e sostituito il citato articolo 7, utilizza oggi una formula più ampia, parlando di delitti commessi “a danno” delle pubbliche amministrazioni.
Il dubbio risolto dalle Sezioni riunite è se il richiamo contenuto nella legge del 2009 debba considerarsi “fisso” (ancorato ai soli reati originari) o “mobile” (capace di recepire la nuova formulazione del Codice).
Le tesi a confronto: rigore formale contro tutela sostanziale
L’orientamento restrittivo, emerso in diverse sentenze d’appello (tra cui la n. 66/2020 e la n. 4/2024 della Sezione III), riteneva che il perimetro dovesse restare limitato ai reati specifici della P.A., escludendo un ampliamento della responsabilità in assenza di una delega legislativa esplicita.
L’orientamento estensivo, invece, punta sulla lettera del nuovo Codice. In questa prospettiva, ogni reato che leda la reputazione dell’ente pubblico deve poter attivare la pretesa risarcitoria. Il danno all’immagine non deriverebbe solo dalla violazione del buon andamento (art. 97 Cost.), ma anche dal venir meno ai doveri di “disciplina e onore” (art. 54 Cost.).
Il peso della Corte costituzionale
A spostare l’ago della bilancia è stata la sentenza n. 123/2023 della Corte costituzionale. La Consulta ha chiarito che l’art. 51 c.g.c. ha effettivamente modificato il presupposto sostanziale, sostituendo ai “reati propri” i “delitti commessi a danno” delle pubbliche amministrazioni.
Il caso concreto: reati associativi e prestigio pubblico
La decisione nasce da un giudizio riguardante un collaboratore parlamentare condannato in via definitiva per associazione mafiosa. Pur non trattandosi di un reato di corruzione o peculato in senso tecnico, la condotta è stata ritenuta lesiva dell’immagine della pubblica amministrazione, poiché l’incarico istituzionale sarebbe stato asservito a interessi criminali in frontale contrasto con gli scopi della funzione ricoperta.
La sentenza delle Sezioni riunite stabilisce quindi un principio di portata generale: la Procura contabile può oggi perseguire il danno all’immagine per tutti i delitti che colpiscono l’amministrazione, garantendo una tutela del prestigio pubblico più aderente alla realtà sociale e criminale.