La Corte dei conti, Sez. II centrale d’appello, con sentenza 1 aprile 2026 n. 63, interviene sul tema della responsabilità amministrativa e del danno erariale, definendo il rapporto tra la disciplina civilistica del lavoro e la regola contabile dei vantaggi.
Secondo i giudici contabili, la disciplina di cui all’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994 – che impone di considerare i vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione (principio della compensatio lucri cum damno) – prevale sull’art. 2126 c.c. nei casi di prestazioni lavorative “sine titulo” o comunque irregolari, quando si tratti di attività minimali e non caratterizzate da elevata specializzazione.
La decisione chiarisce che lo svolgimento di mansioni meramente esecutive, come quelle di collaborazione scolastica o ausiliaria, non consente di presumere automaticamente un danno erariale per l’ente pubblico, poiché tali attività possono comunque apportare un’utilità concreta all’amministrazione. Ne deriva che non è configurabile un danno “ipotetico” legato alla mancata acquisizione di una prestazione teoricamente più qualificata.
Diverso il caso in cui il rapporto di lavoro sia stato instaurato in modo illegittimo, ad esempio mediante dichiarazioni non veritiere sul titolo di studio: anche in tali ipotesi, la Corte precisa che il vantaggio per l’amministrazione può essere computato nei limiti delle attività effettivamente svolte, se di natura generica e non richiedenti specifiche competenze professionali.
La pronuncia ribadisce inoltre che la nullità del rapporto non assume necessariamente carattere “forte” in senso civilistico e che, in ambito contabile, la disciplina speciale della responsabilità amministrativa prevale, evitando automatismi risarcitori in assenza di un effettivo pregiudizio per l’ente pubblico.
In questo quadro, la Corte conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che valorizza la regola dei vantaggi quale criterio centrale nella valutazione del danno erariale, soprattutto nei casi di prestazioni lavorative di carattere esecutivo.