Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2395 del 20 marzo 2026, interviene su alcuni profili centrali in materia di vigilanza edilizia e tutela paesaggistica, chiarendo la ripartizione delle competenze tra amministrazioni e la natura delle norme che individuano i casi di esclusione dall’autorizzazione paesaggistica.
In primo luogo, i giudici amministrativi confermano che, in presenza di opere realizzate senza titolo in aree vincolate, il Comune conserva il potere di ordinare la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 380/2001. Tale potere coesiste con quello dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tuttavia, il Comune può intervenire solo previa comunicazione all’autorità competente, che ha la facoltà di attivarsi autonomamente. Il coinvolgimento dell’amministrazione specializzata, sottolinea la sentenza, è funzionale a garantire una tutela qualificata degli interessi paesaggistici, senza però paralizzare l’azione comunale in caso di inerzia.
Sul fronte dell’autorizzazione paesaggistica, la decisione chiarisce che i casi di esclusione previsti dall’art. 149 del d.lgs. 42/2004 non costituiscono un elenco tassativo, ma hanno valore esemplificativo. Gli interventi indicati non necessitano di autorizzazione non perché “esentati”, ma perché privi, in astratto, di rilevanza paesaggistica e dunque incapaci di arrecare pregiudizio ai valori tutelati.
Lo stesso principio viene esteso alle elencazioni contenute negli allegati del d.P.R. 31/2017, che disciplinano gli interventi esclusi o soggetti a procedura semplificata. Anche in questo caso, la qualificazione non è automatica: occorre sempre una valutazione concreta dell’impatto dell’opera sul territorio. Ne deriva che, ad esempio, l’installazione di recinzioni o cancelli non può essere ricondotta automaticamente a un regime semplificato, ma deve essere valutata in relazione al contesto specifico e alla sua effettiva incidenza paesaggistica.
Infine, il Consiglio di Stato richiama l’attenzione sul corretto funzionamento dell’organizzazione amministrativa locale, in particolare nell’ambito dello sportello unico per l’edilizia. La necessità che il Comune si esprima con una voce unitaria è incompatibile con una gestione frammentata e contraddittoria dei procedimenti tra uffici diversi. Tale disallineamento può integrare una violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e collaborazione, incidendo sulla legittimità dell’azione amministrativa.
Nel complesso, la pronuncia rafforza l’idea di una tutela paesaggistica dinamica, fondata sulla valutazione concreta degli interventi e su un coordinamento effettivo tra le diverse amministrazioni coinvolte.