Con la sentenza n. 00919/2026 (REG.PROV.COLL., ric. n. 01076/2025), pubblicata il 14 maggio 2026, il TAR Toscana (Sezione Prima) ha ritenuto legittima la scelta del Comune di Firenze di introdurre nel regolamento di polizia urbana il divieto di utilizzo di key box e dispositivi analoghi per l’accesso automatizzato agli immobili destinati a locazioni brevi.
Il Collegio ha ricondotto la disciplina comunale alla finalità di assicurare il rispetto dell’art. 109 del r.d. n. 773/1931 (TULPS), norma che impone ai gestori delle strutture ricettive l’identificazione degli ospiti e la comunicazione delle relative generalità alle autorità di pubblica sicurezza. In tale prospettiva, il principio di diritto affermato è che la verifica dell’identità dell’ospite deve avvenire con modalità idonee a garantire un controllo “de visu” della corrispondenza tra persona e documento, non essendo sufficiente un sistema di mera trasmissione telematica dei dati e accesso automatizzato all’alloggio.
Richiamando anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 9101/2025), il TAR ha ribadito che l’obbligo di identificazione non implica necessariamente la presenza fisica in senso stretto, potendo essere soddisfatto anche tramite strumenti tecnologici idonei a consentire un riscontro visivo in tempo reale, ma esclude invece le procedure di check-in totalmente remoto prive di controllo effettivo sull’identità dell’ospite.
Sul versante del decoro urbano, la sentenza ha ritenuto non sproporzionato il divieto imposto dal regolamento comunale in relazione all’installazione delle key box su spazi pubblici o visibili dalla strada. Secondo il giudice amministrativo, l’Amministrazione ha esercitato un potere discrezionale ragionevole, fondato su una valutazione complessiva dell’impatto dei dispositivi sul patrimonio edilizio e sull’utilizzo improprio di arredi urbani e facciate, senza introdurre un divieto assoluto e indiscriminato, ma consentendo limitate installazioni per edificio in presenza di autorizzazione condominiale.
Il TAR ha quindi escluso anche i profili di contraddittorietà dedotti dai ricorrenti, ritenendo coerente la disciplina che, da un lato, vieta gli strumenti di accesso automatizzato in spazi pubblici e, dall’altro, ammette in forma circoscritta l’installazione di dispositivi a codice per singolo edificio.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con conferma della legittimità della delibera del Consiglio comunale di Firenze n. 9 del 10 febbraio 2025 e condanna delle ricorrenti alle spese di lite.