Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione II, con sentenza n. 00903/2026 (ricorsi nn. 1933/2025 e 1934/2025, pubblicata l’11 maggio 2026), ha affrontato il tema dei presupposti legittimanti la decadenza delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC), chiarendo i confini del potere amministrativo di verifica dei requisiti permanenti e la natura del vincolo di territorialità.
La decisione si colloca nell’alveo della giurisprudenza che qualifica la decadenza dell’autorizzazione NCC non come misura sanzionatoria in senso stretto, bensì come esercizio di un potere di “revoca-decadenza”, con il quale l’amministrazione accerta la sopravvenuta carenza dei presupposti essenziali per il mantenimento del titolo abilitativo. In tale prospettiva, il Collegio ribadisce che il provvedimento non è soggetto alla disciplina tipica delle sanzioni amministrative, né ai relativi vincoli procedimentali, ma discende dalla verifica dinamica della permanenza dei requisiti.
Con specifico riguardo al quadro normativo, il TAR richiama la legge n. 21/1992, come modificata, evidenziando che il servizio NCC, pur dopo la parziale caducazione del vincolo del rientro in rimessa operata dalla Corte costituzionale n. 56/2020, resta caratterizzato dalla necessità di un collegamento stabile e funzionale con il territorio dell’ente che ha rilasciato l’autorizzazione. Ne deriva che sede operativa e rimessa non possono essere elementi meramente formali o simulati, ma devono riflettere un effettivo radicamento organizzativo dell’impresa nel contesto locale.
Su tale premessa, il Collegio afferma che la nozione di “sede operativa” implica una struttura idonea a garantire la gestione effettiva dell’attività d’impresa, non essendo sufficiente un luogo privo di concreta funzionalità operativa. La mancanza di tale requisito integra, di per sé, causa legittima di decadenza, trattandosi di elemento essenziale per la stessa permanenza del titolo autorizzatorio.
Il TAR Toscana valorizza inoltre il principio del vincolo territoriale quale limite intrinseco al modello NCC, già ribadito dalla giurisprudenza amministrativa e coerente con la funzione di servizio pubblico locale integrativo. Tale vincolo non si esaurisce nel mero rispetto formale dei requisiti localizzativi, ma richiede un effettivo svolgimento dell’attività in favore della comunità di riferimento, evitando che il servizio si trasformi in una forma di esercizio svincolato dal territorio.
Significativo anche il passaggio in tema di onere della prova: il Collegio ribadisce che, a fronte di un accertamento amministrativo fondato su elementi istruttori circa l’assenza di operatività nel territorio comunale, grava sull’operatore l’onere di dimostrare il fatto positivo contrario, ossia la concreta e continuativa attività svolta nel contesto locale.
Infine, il TAR richiama il principio di plurimotivazione degli atti amministrativi, affermando che la legittimità anche di una sola delle ragioni poste a fondamento della decadenza è sufficiente a sorreggere l’intero provvedimento, determinando l’assorbimento delle ulteriori censure.
In conclusione, il Tribunale amministrativo, riuniti i ricorsi, ha respinto le impugnative, confermando la legittimità della decadenza delle autorizzazioni NCC adottata dal Comune di Marciana (LI), in ragione della riscontrata carenza della sede operativa e dell’assenza di un effettivo vincolo territoriale dell’attività.