Con la sentenza n. 00847/2026 REG.PROV.COLL., resa nel giudizio n. 00758/2025 REG.RIC. e pubblicata il 07/05/2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Seconda (Bologna), affronta il tema dei presupposti di ammissibilità della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per impianti fotovoltaici, con particolare riguardo al requisito della disponibilità delle aree e agli effetti del provvedimento amministrativo plurimotivato.
Il Collegio ribadisce in primo luogo che la PAS presuppone la piena disponibilità giuridica delle superfici interessate dall’intervento, in coerenza con la disciplina settoriale di cui al d.lgs. n. 28/2011 e alla normativa di settore sopravvenuta in materia di impianti da fonti rinnovabili. Tale requisito non può ritenersi soddisfatto in presenza di aree di proprietà altrui, salvo il ricorso agli ordinari strumenti negoziali o, nei casi consentiti, alle procedure espropriative previste dall’ordinamento.
In tale quadro, il TAR chiarisce che la qualificazione di una strada vicinale ad uso pubblico non incide sul regime proprietario del sedime, che resta privato, ma attiene esclusivamente al regime di utilizzazione. Ne consegue che l’uso pubblico del tracciato non legittima, di per sé, l’occupazione o l’intervento su beni di proprietà privata in assenza del consenso dei titolari o di un titolo legittimante. Né può ritenersi sufficiente, ai fini della PAS, la mera prospettazione della futura attivazione di una procedura espropriativa, in mancanza di un effettivo avvio della stessa.
Il Tribunale si sofferma inoltre sull’interpretazione delle disposizioni sopravvenute in materia di semplificazione e razionalizzazione delle procedure per le energie rinnovabili, chiarendo che l’eventuale disciplina transitoria non consente di superare il requisito della disponibilità delle aree quando la verifica di completezza della documentazione non risulti perfezionata nei termini normativamente rilevanti. In ogni caso, l’eventuale applicazione del nuovo regime non esonera il proponente dall’attivazione degli strumenti previsti dall’ordinamento per l’acquisizione delle aree necessarie.
Di particolare rilievo il principio richiamato dal Collegio in materia di provvedimenti amministrativi plurimotivati: quando l’atto è sorretto da una pluralità di ragioni autonome e ciascuna idonea da sola a giustificarne l’adozione, la legittimità anche di una sola di esse è sufficiente a determinarne la resistenza in sede giurisdizionale, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure.
Sulla base di tale impostazione, il TAR ha ritenuto dirimente la carenza del requisito della disponibilità delle aree, reputando tale profilo idoneo a sorreggere autonomamente il diniego della PAS, con conseguente irrilevanza delle ulteriori questioni dedotte in giudizio.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni trattate.