Con la sentenza n. 00855/2026 (R.G. n. 00900/2024), pubblicata il 11 maggio 2026, il TAR Emilia-Romagna, Sezione II, ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui l’Unione della Romagna Faentina aveva dichiarato l’inefficacia di una SCIA edilizia relativa alla realizzazione di interventi connessi alla detenzione di cavalli.
Il Collegio ha ribadito, in primo luogo, la natura vincolata delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dall’art. 233 del R.D. n. 1265/1934, che impone la presenza di una concimaia per le stalle rurali di bovini ed equini con più di due capi adulti, quale presidio funzionale alla tutela della salute pubblica. Tale obbligo non può ritenersi eluso in ragione della destinazione degli animali a finalità di affezione o di gestione non imprenditoriale, né in base a modalità di smaltimento alternative delle deiezioni.
Inoltre, il TAR ha precisato che l’eccezione prevista per gli animali allo stato brado o semibrado deve essere interpretata restrittivamente, richiedendo una effettiva condizione di assenza di confinamento e di ridotto impatto igienico-ambientale. Non è sufficiente, ai fini dell’esenzione, la mera permanenza all’aperto per ampie porzioni della giornata o la disponibilità di superfici estese all’interno del fondo, ove permanga un sistema di gestione e ricovero riconducibile a un allevamento strutturato.
In tale prospettiva, è stata ritenuta legittima la valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione sanitaria, che aveva escluso la configurabilità dello stato brado e rilevato la necessità della concimaia anche in relazione alle potenziali criticità igienico-sanitarie connesse alla gestione degli equidi.
Il Collegio ha inoltre ritenuto congrua la motivazione del provvedimento, anche per relationem ai pareri dell’AUSL, evidenziando che l’obbligo motivazionale può essere assolto mediante rinvio ad atti istruttori puntualmente resi disponibili all’interessato. Non è stato accolto neppure il motivo relativo alla disparità di trattamento, ritenuto generico e comunque inidoneo a fondare un vizio di legittimità in presenza di un accertato contrasto con la normativa vigente.
Per questi motivi il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’inefficacia della SCIA.
Sentenza: TAR Emilia-Romagna, Sez. II, n. 00855/2026, pubblicata il 11/05/2026, R.G. n. 00900/2024.