La Corte costituzionale, con la sentenza numero 20 depositata il 24 febbraio 2026, ha stabilito che il cosiddetto “Daspo antirissa” non viola l’articolo 13 della Costituzione se limitato a specifici pubblici esercizi. Diversamente, la versione aggravata della misura – estesa all’intero territorio provinciale – richiede la convalida dell’autorità giudiziaria.
La pronuncia arriva a seguito delle questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Firenze, chiamato a giudicare un imputato per la violazione del divieto di accesso a pubblici esercizi disposto dal questore. Il giudice rimettente, pur riconoscendo la conformità del provvedimento alla normativa vigente (articolo 13-bis del decreto-legge n. 14 del 2017), aveva dubitato della sua compatibilità con l’articolo 13 della Costituzione, che tutela la libertà personale.
La Corte ha ribadito la distinzione, già tracciata nella propria giurisprudenza, tra misure che incidono sulla libertà personale – soggette alla riserva di giurisdizione – e quelle che limitano invece la libertà di circolazione. Nel caso del Daspo antirissa “semplice”, limitato a luoghi specificamente individuati e collegati a determinati episodi o frequentazioni, non si configura una restrizione della libertà personale: il destinatario resta libero di frequentare altri locali e di mantenere relazioni sociali. La misura, dunque, può essere disposta dall’autorità di pubblica sicurezza nel rispetto del principio di proporzionalità.
Diversa la valutazione sul cosiddetto “Daspo antirissa aggravato” o “provinciale”. L’estensione del divieto a tutti i pubblici esercizi dell’intera provincia, la sua indeterminatezza (anche rispetto alle aree circostanti ai locali), la possibile incidenza sul luogo di abituale dimora, la durata e il regime sanzionatorio in caso di violazione determinano, secondo la Corte, un livello di afflittività tale da incidere sulla libertà personale.
Per questo la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13-bis, comma 1-bis, nella parte in cui non prevede la convalida del provvedimento del questore da parte dell’autorità giudiziaria, secondo un modello già adottato per altre misure di prevenzione.
Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale