Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che ripartisce 1,6 miliardi per la manutenzione stradale. Risorse previste dalla Legge di Bilancio 2018 e che potrebbero far tirare, almeno per il momento, un sospiro di sollievo soprattutto alla Capitale deturpata dalle buche.
120 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia
Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2018 è stato pubblicato il Decreto 16 febbraio 2018: “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
A provvedere all’erogazione delle risorse a favore di province e città metropolitane, indicate dal decreto, è la Direzione Generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero, entro il 30 giugno di ogni anno.
La somma complessiva di 1.620 milioni di euro, ripartita in 120 milioni di euro per l’anno 2018 e in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.
I suddetti Enti assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al nuovo Codice dei contratti – decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – e successive modificazioni.
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. Le risorse sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei parametri descritti nella nota metodologica di cui all’allegato 1, applicati ai seguenti criteri:
- a) consistenza della rete viaria;
- b) tasso di incidentalità;
- c) vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.
Per il calcolo del piano di riparto, a ciascun criterio sono attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all’allegato 2:
- a) consistenza della rete viaria, peso del 78 per cento, articolato nei seguenti parametri:
- estensione chilometrica della intera rete stradale provinciale e della quota parte ricadente in zona montana, peso del 50 per cento;
- numero di veicoli circolanti per provincia, peso del 28 per cento;
- b) incidentalità, peso del 10 per cento, articolato secondo i seguenti parametri:
- numerosità degli incidenti per km di rete stradale;
- numerosità dei morti per km di rete stradale;
- numerosità dei feriti per km di rete stradale;
- c) vulnerabilità per fenomeni di dissesto idrogeologico, peso del 12 per cento, articolato nei seguenti parametri:
- popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da frana su base provinciale, peso del 6 cento;
- popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica su base provinciale, peso del 6 per cento.
LEGGE DI BILANCIO 2018. Le spese effettuate devono essere compatibili con quanto previsto dall’art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Legge di bilancio 2018 – nonché dal presente decreto.