In tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell’animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull’altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 16550 del 2022 Rv. 665057 – 01
Fonte: Corte di Cassazione