La Corte di Cassazione Sez. 5 Civile, con la sentenza n. 21915/2024, in tema di tasse automobilistiche, ha affermato che l’iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall’art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell’atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 18006 del 2024 Rv. 671624-01, N. 1543 del 2018 Rv. 647000-02, N. 24595 del 2022 Rv. 665501-01, N. 14312 del 2024 Rv. 671428-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione