Il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta, con sentenza n. 00025/2026 (REG.PROV.COLL.), resa nel ricorso n. 00022/2025 (REG.RIC.) e pubblicata il 30 aprile 2026, affronta il tema dell’interpretazione dei limiti dimensionali delle insegne di esercizio ai sensi dell’art. 23 del Codice della strada e dell’art. 48 del d.P.R. n. 495/1992.
Il principio affermato riguarda la modalità di computo delle superfici pubblicitarie: il limite massimo previsto dalla normativa per le insegne installate fuori dai centri abitati deve essere inteso in senso complessivo, riferito alla facciata dell’edificio, e non come soglia autonoma applicabile a ciascuna singola insegna.
Secondo il Collegio, la ratio della disciplina è quella di garantire la sicurezza della circolazione stradale e il contenimento dell’impatto visivo complessivo delle installazioni pubblicitarie. Ne deriva che ciò che rileva non è la singola insegna isolatamente considerata, ma l’effetto d’insieme generato sulla percezione visiva degli utenti della strada.
La sentenza chiarisce inoltre che rientrano nella nozione di insegna di esercizio anche i manufatti collocati sull’edificio in cui si svolge l’attività, indipendentemente dalla coincidenza fisica con l’ingresso, purché sussista un collegamento funzionale con la sede dell’impresa. È quindi irrilevante, ai fini della qualificazione giuridica, la collocazione dell’accesso rispetto alla facciata interessata.
Sotto il profilo interpretativo, il TAR esclude la possibilità di considerare ciascuna insegna come autonomamente suscettibile di raggiungere il limite massimo dimensionale, poiché tale lettura determinerebbe uno svuotamento della funzione regolatoria della norma e un effetto cumulativo incompatibile con il sistema di tutela della sicurezza stradale.
Vengono inoltre respinte le censure relative al legittimo affidamento fondato su precedenti autorizzazioni, ritenendo che l’Amministrazione debba sempre rivalutare ex novo le istanze alla luce della normativa vigente e della situazione attuale, senza vincoli derivanti da atti autorizzativi ormai scaduti.
Infine, il Tribunale esclude anche la violazione del contraddittorio procedimentale, evidenziando che la presenza di una ragione ostativa di carattere normativo e vincolato rende irrilevanti le osservazioni presentate nel corso del procedimento.
Il ricorso è stato pertanto respinto.