Con la sentenza n. 08524/2026 (REG.PROV.COLL., n. 10372/2025 REG.RIC.), pubblicata l’8 maggio 2026, il TAR Lazio, Sezione II ter, ha ribadito un principio centrale in materia di occupazione di suolo pubblico e pianificazione comunale: la disciplina dei Piani di Massima Occupabilità (PMO) non può essere condizionata da accordi tra soggetti privati quando questi incidano su interessi pubblici primari.
Secondo il Tribunale, la funzione del PMO è quella di programmare l’uso del demanio stradale in funzione di interessi generali, quali circolazione, sicurezza, igiene e tutela del patrimonio urbano. Ne consegue che la disponibilità negoziale tra operatori economici, anche quando formalizzata mediante “liberatorie”, non può vincolare né sostituire la valutazione dell’amministrazione, soprattutto quando sia coinvolto il libero transito delle persone.
Il principio affermato è che la liberatoria prevista dalla normativa regolamentare comunale ha un ambito circoscritto: essa può operare esclusivamente nei casi in cui venga in rilievo la tutela di diritti di affaccio (luce e veduta) nei rapporti tra privati. Non può invece estendersi a situazioni in cui l’occupazione interferisca con accessi, passaggi o esigenze di sicurezza pubblica, rispetto alle quali l’interesse pubblico è indisponibile.
Il TAR ha inoltre sottolineato che la pianificazione del suolo pubblico, proprio perché incide su beni demaniali destinati all’uso collettivo, non può essere rimessa a una logica di composizione privatistica degli interessi tra operatori commerciali. Anche in presenza di accordi tra parti, resta prevalente la valutazione discrezionale dell’amministrazione, chiamata a garantire la fruibilità generale degli spazi urbani.
Nel caso esaminato, il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego opposto dall’amministrazione, evidenziando che la proposta di revisione del piano non si limitava a una redistribuzione di spazi tra esercenti, ma comportava una modifica sostanziale dell’assetto pianificatorio, con potenziali interferenze con il transito pubblico in un’area particolarmente angusta.
È stato altresì chiarito che la perizia di parte non ha valore probatorio pieno, ma costituisce mero elemento indiziario rimesso alla valutazione del giudice, il quale non è tenuto a recepirne le conclusioni né a disporre accertamenti istruttori ove gli elementi acquisiti risultino già sufficienti.
Infine, il TAR ha respinto anche le censure procedimentali e istruttorie, ribadendo che il contraddittorio endoprocedimentale non è sempre necessario in forma autonoma quando il soggetto interessato abbia già avuto piena possibilità di partecipare nei diversi segmenti procedimentali attivati.
Il ricorso è stato quindi rigettato, confermando la piena legittimità dell’azione amministrativa e la centralità dell’interesse pubblico nella gestione del demanio stradale. Spese di lite compensate.