Con la sentenza n. 2/2026, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, ha delineato i confini giuridici di due istituti fondamentali per la gestione del personale negli enti locali: lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni e l’applicazione dello “scudo erariale”. I magistrati contabili hanno rigettato l’ipotesi di danno avanzata dalla Procura, confermando che l’utilizzo di idonei vincitori di concorsi banditi da altri comuni non costituisce, di per sé, una condotta antigiuridica, a patto che vengano rispettate le sequenze procedurali previste dal Testo unico del pubblico impiego.
La gerarchia delle assunzioni
Il principio di diritto ribadito dal collegio sottolinea che lo scorrimento delle graduatorie esterne (ex art. 3, comma 61, legge n. 350/2003) è uno strumento di semplificazione e celerità ammesso dall’ordinamento, purché subordinato a una precisa gerarchia:
- Mobilità obbligatoria: verifica preventiva dell’impossibilità di ricollocare personale in disponibilità (art. 34-bis, d.lgs. n. 165/2001).
- Mobilità facoltativa: passaggio diretto di dipendenti tra amministrazioni.
- Scorrimento: utilizzo di graduatorie valide ed efficaci previo accordo tra gli enti.
I giudici hanno chiarito che, una volta attivata correttamente la procedura di mobilità e ricevuto esito negativo (o mancata risposta) dagli organi competenti, l’amministrazione è legittimata ad attingere a graduatorie di enti terzi, purché vi sia corrispondenza tra il profilo professionale richiesto e quello della graduatoria utilizzata.
L’interpretazione dello scudo erariale
Un passaggio cruciale della sentenza riguarda l’applicazione dell’art. 21 del d.l. n. 76/2020, che limita la responsabilità amministrativa per le condotte attive ai soli casi di dolo. La Corte ha precisato che tale limitazione non configura un’improcedibilità dell’azione “a prescindere”, ma impone alla Procura un onere probatorio aggravato: non basta dimostrare una generica colpa, ma è necessaria la prova della consapevole volontà di porre in essere un’azione contra legem finalizzata a produrre un evento dannoso.
In assenza di tale prova e in presenza di atti che dimostrano il rispetto formale delle procedure, il comportamento dei funzionari e degli amministratori non è sanzionabile, garantendo così la stabilità dell’azione amministrativa nelle procedure di reclutamento.
Estremi della sentenza: Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, sentenza n. 2/2026.