Il TAR Lazio, Sezione II Quater, con la sentenza 13 maggio 2026, n. 8814, ha riaffermato alcuni principi consolidati in materia di repressione degli abusi edilizi, soffermandosi in particolare sulla natura vincolata dell’ordinanza di demolizione, sull’onere della prova relativo alla preesistenza del manufatto e sulla legittimazione passiva del detentore dell’immobile abusivo.
Il Collegio ha chiarito che l’ordine di demolizione adottato ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento quando le opere risultino realizzate in totale assenza di titolo edilizio. In tali casi, infatti, la partecipazione procedimentale del privato non potrebbe incidere sull’esito finale del procedimento, trovando applicazione l’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
La sentenza evidenzia inoltre che, in presenza di vincolo paesaggistico, la mancanza dell’autorizzazione prevista dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 costituisce elemento autonomamente sufficiente a legittimare la demolizione delle opere abusive.
Sul piano sostanziale, il TAR ha ribadito che non può qualificarsi come ristrutturazione edilizia un intervento eseguito su ruderi o manufatti dei quali non siano dimostrabili con certezza consistenza, sagoma e volumetria originarie. In assenza di prova rigorosa circa la preesistenza e le caratteristiche dell’edificio, l’intervento deve essere considerato nuova costruzione, con conseguente necessità del permesso di costruire.
Secondo i giudici amministrativi, grava sul privato l’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione del manufatto e la sua consistenza originaria mediante documentazione certa e oggettiva. Non assumono invece valore decisivo dichiarazioni sostitutive, affermazioni di terzi o mere allegazioni prive di riscontri documentali.
La pronuncia affronta anche il tema delle tettoie e dei porticati, precisando che strutture di dimensioni rilevanti e stabilmente infisse al suolo, idonee ad alterare in modo visibile il fabbricato, necessitano del permesso di costruire e non rientrano nell’edilizia libera.
Infine, il TAR ha confermato che destinatario dell’ordinanza demolitoria può essere non soltanto l’autore materiale dell’abuso, ma anche chi abbia la disponibilità dell’immobile al momento dell’adozione della misura repressiva, inclusi detentori, concessionari o assegnatari del fondo.
La decisione è contenuta nella sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II Quater, 13 maggio 2026, n. 8814.