Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta solo quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile (1).
Nel caso di specie il finanziere – collocato in aspettativa per infermità e dichiarato inabile al servizio il giorno prima del suo decesso – per sua libera scelta aveva espressamente richiesto di non convertire i giorni di licenza ordinaria maturati in licenza straordinaria, circostanza che ha comprovato la possibilità concreta di fruire delle ferie sebbene rifiutate esplicitamente dall’interessato.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. I, 3 luglio 2023, n. 982; sez. IV, 30 marzo 2022, n. 2349, sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580, sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956; sez. V, 12 febbraio 2007, n. 560 in Foro it., 2007, III, 314.
Nel senso che l’indennità sostitutiva per ferie non godute debba essere riconosciuta al personale (militare o delle Forze di polizia) assente dal servizio perché collocato in aspettativa per infermità e successivamente cessato dal servizio, Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2011, n. 2736, in Foro it., 2011, III, 304; sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2663, id., 2010, III, 371; sez. VI, 21 aprile 2008, n. 1765, id., 2008, III, 429.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it