È incostituzionale una disciplina regionale che regola il trattamento dei dati
personali nella installazione degli impianti di videosorveglianza, in quanto
vìola gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e
invade le competenze legislative esclusive dello Stato nella materia
«ordinamento civile».
È quanto si legge nella sentenza n. 69 depositata oggi, con cui la Corte
costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 3 della
legge della Regione Puglia n. 13 del 2023 per contrasto con l’art. 117,
commi primo e secondo, della Costituzione.
La Corte rileva che l’Unione europea, nell’esercizio della competenza fissata
nell’art. 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detta una
complessa disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che «trova
completamento e integrazione nelle fonti nazionali».
Secondo i giudici delle leggi, la Regione non può regolare autonomamente
la materia, né operare una selezione di fonti e di previsioni, «che, all’interno
dell’articolato plesso normativo contemplato sia dall’Unione europea sia dal
legislatore statale, sono chiamate a disciplinare questa complessa e delicata
materia», poiché in tal modo «non solo si sovrappone alle normative
eurounitaria e statale, travalicando le proprie competenze, ma oltretutto
effettua una arbitraria scelta, il cui contenuto precettivo equivale a ritenere
vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le
altre», dettate dall’Unione europea e dal legislatore statale.
Fonte: Corte Costituzionale