In una nota pubblicata sul proprio sito la Corte costituzionale comunica che, con la sentenza n. 152 depositata il 26 luglio 2024 è incostituzionale la disciplina regionale dell’Emilia-Romagna che estende alle partecipanze agrarie, enti di diritto privato, i poteri di indirizzo e vigilanza – compresi i controlli sostitutivi – previsti per gli enti dipendenti dalla Regione.
Con la sentenza la Corte ha ritenuto lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) la disposizione di cui all’art. 49, comma 1, lett. b), della legge reg. Emilia-Romagna n. 6 del 2004, nella parte in cui rende applicabile alle partecipanze agrarie la disciplina relativa a indirizzi e vigilanza disposta per gli enti dipendenti dalla Regione dal titolo III, capo II della legge reg. Emilia-Romagna n. 24 del 1994.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in merito ai provvedimenti di scioglimento degli organi e di commissariamento dell’ente esponenziale di una partecipanza agraria, adottati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 29 della citata legge n. 24 del 1994.
La Corte ha evidenziato come la legge n. 168 del 2017 abbia espressamente riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato agli enti esponenziali dei domini collettivi, cui devono ascriversi le partecipanze agrarie, antica forma di proprietà collettiva di terreni.
I giudici delle leggi, dopo aver precisato che la qualificazione dei domini collettivi quali ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie non comporta un’assoluta impossibilità di assoggettare i relativi enti esponenziali a forme di controllo, hanno, tuttavia, affermato che, trattandosi di enti di diritto privato, spetta allo Stato – nell’esercizio della sua competenza legislativa esclusiva nella materia «ordinamento civile» – individuare i contenuti dei controlli che le autorità pubbliche possono esercitare su tali enti.
La disciplina dei controlli incide, infatti, sullo statuto e sulla vita dell’ente di diritto privato e deve dunque rispettare una uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza.
La Corte ha, pertanto, escluso che il mero trasferimento alle regioni di competenze amministrative, quanto ai controlli su taluni enti di diritto privato, possa comportare un trasferimento anche di competenze legislative, se non per quanto concerne profili meramente organizzativi.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le norme regionali censurate non si siano limitate a disciplinare tali profili, poiché hanno invece regolamentato il contenuto sostanziale dei controlli, applicando alle partecipanze agrarie la normativa in materia di indirizzi e vigilanza prevista per gli enti dipendenti dalla Regione.
Da ultimo, la Corte ha sottolineato come sia già applicabile agli enti esponenziali dei domini collettivi la disciplina dettata per le associazioni, a partire da quanto dispone l’art. 23 cod. civ., fermo restando che il legislatore statale potrebbe prevedere ulteriori forme di controllo sugli enti esponenziali delle comunità familiari, ispirate a una logica collaborativa nella tutela del bene ambientale.
Fonte: Ufficio stampa della Corte Costituzionale