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Silenzio assenso nel permesso di costruire: il Consiglio di Stato chiarisce il termine massimo del procedimento

Con la sentenza n. 03230/2026, il Consiglio di Stato ribadisce che il procedimento edilizio si conclude entro un termine massimo di 100 giorni, decorso il quale, in assenza di diniego tempestivo, si forma il silenzio assenso anche in presenza di preavviso di rigetto.
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Con sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 24 aprile 2026, n. 03230/2026 (ric. n. 4478/2025), il Consiglio di Stato ha fornito un importante chiarimento in materia di silenzio assenso nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire ex art. 20 del d.P.R. 380/2001.

Il principio di diritto affermato riguarda il computo dei termini procedimentali in presenza di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. In tali casi, il termine complessivo massimo per la conclusione del procedimento è pari a 100 giorni: 60 giorni per la fase istruttoria e la proposta del responsabile del procedimento e 40 giorni per l’adozione del provvedimento finale.

Il Collegio ha precisato che il preavviso di rigetto non introduce un termine autonomo, ma determina una sospensione del procedimento nei limiti previsti dall’art. 10-bis della legge 241/1990, che si coordina con la disciplina speciale edilizia senza derogarvi.

Ne consegue che, decorso inutilmente il termine massimo complessivo, si perfeziona il silenzio assenso, il quale non può essere neutralizzato da un provvedimento tardivo dell’amministrazione.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che la formazione del silenzio assenso non è esclusa dalla sola presenza di vincoli urbanistici o paesaggistici, occorrendo una verifica puntuale sull’effettiva incidenza del vincolo sull’area oggetto di intervento.

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che valorizza la certezza dei tempi dell’azione amministrativa e il principio di tipicità delle cause ostative alla formazione del silenzio assenso in materia edilizia.

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