Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 8076 dell’8 ottobre 2024, pronunciandosi in assenza di precedenti in termini, ha affermato, nella sintesi diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, che le società svolgenti attività di aerotaxi hanno oggetto tipicamente commerciale, al pari dell’aviazione di linea: entrambe le attività svolgono un servizio di trasporto dietro remunerazione e in ciò si distinguono dalla c.d. aviazione generale (trasporto per esigenze di carattere non commerciale). Tuttavia, l’aerotaxi è attività “non schedulata” (not scheduled activity), non programmata in anticipo, ma dipendente dalle esigenze concrete del fruitore del servizio aerotaxi, le quali esigono partenza in tratte e orari non preventivabili ex ante e in modo omogeneo per una intera e omogenea categoria di utenti. Ciò a differenza di quanto accade per l’aviazione di linea, che si svolge sulla base di orari e tratte programmate e decise in anticipo dal vettore. Tale differenza tra aviolinea e aerotaxi impedisce l’assimilazione di quest’ultima alle regole proprie della prima e giustifica la sua riconduzione nell’ambito dell’aviazione generale.
Ed inoltre che l’attività di aerotaxi può essere assimilata a quella dell’aviazione generale malgrado la natura privata di tale ultima attività. Difatti, al pari di quanto accade per l’aviazione generale e per l’aerotaxi, anche gli utenti del servizio di aviolinea sono di massima soggetti privati, i quali stipulano con il vettore areo un contratto di trasporto avente tratta e orari definiti, per motivi dei più vari che restano tuttavia estranei alla causa concreta del contratto, individuata unicamente nel trasporto di persone e/o cose da un luogo all’altro. Pertanto, la natura privata del fruitore del servizio è un elemento del tutto neutro, che ricorre in tutte le tre ipotesi di trasporto considerate (aviolinea, aerotaxi, aviazione generale). È possibile operare differenziazioni soltanto in ragione della natura programmata o meno (scheduled/not-scheduled) delle tratte e orari di volo: programmazione presente nel servizio di aviolinea, e assente invece nelle attività di aerotaxi e di aviazione generale.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it