Con sentenza n. 08678/2026 REG.PROV.COLL. (ric. n. 05495/2024 REG.RIC.), pubblicata l’11 maggio 2026, il TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, ha affrontato il tema della corretta qualificazione giuridica delle attività di educazione all’aperto per la prima infanzia, ribadendo un principio di diritto fondato sulla prevalenza della sostanza dell’attività rispetto alla sua qualificazione formale.
Il Collegio ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 18 del regolamento regionale Lazio n. 21/2012 e della relativa disciplina autorizzatoria, occorre verificare in concreto se l’attività svolta rientri nel “servizio educativo” destinato ai bambini da 3 a 36 mesi, oppure in un “progetto” educativo più flessibile rivolto anche alla fascia 3 mesi-6 anni. La distinzione non è meramente nominale, ma dipende dalle modalità effettive di erogazione del servizio.
Secondo il principio affermato dal Tribunale, integra un “servizio” – e non un semplice progetto – l’attività che presenti una struttura organizzata stabile, inserita in un contesto multiservizi, e che preveda elementi tipici dell’offerta educativa continuativa, quali la somministrazione di pasti, il riposo dei minori e una durata quotidiana assimilabile a quella dei servizi per la prima infanzia. In tali ipotesi, l’attività non può essere sottratta al regime autorizzatorio previsto dalla normativa regionale.
Il TAR ha quindi ritenuto legittima la riconduzione dell’attività di educazione sperimentale all’aperto nell’alveo del “servizio educativo”, valorizzando elementi fattuali come l’integrazione in un polo multiservizi e la presenza di prestazioni tipiche dei nidi, che ne evidenziano la natura sostanzialmente strutturata e continuativa.
Sul piano processuale, il Tribunale ha inoltre ribadito che l’acquiescenza a un provvedimento amministrativo richiede una volontà univoca e inequivoca di accettarne gli effetti, non desumibile dalla mera esecuzione dell’ordinanza o dal pagamento della sanzione.