Il servizio previsto dall’art. 57 del d.lgs. n. 117 del 2017 (codice del terzo settore) non deve necessariamente limitarsi ai soli infermi, ben potendo porsi la necessità che ad essere trasportato, in situazioni di emergenza e urgenza, per operare sul luogo di intervento, sia il personale sanitario (medico e infermiere) munito degli adeguati mezzi di soccorso.
Le automediche, in quanto funzionali ad espletare il servizio di trasporto sanitario in situazioni di emergenza e urgenza, sono mezzi di soccorso sanitario a tutti gli effetti, con funzioni anche di supporto al servizio effettuato tramite ambulanze ed in grado di far pervenire prontamente e direttamente, sul luogo dell’evento, l’équipe sanitaria necessaria, con le necessarie specifiche competenze rispetto all’emergenza da fronteggiare e con la relativa attrezzatura medica.
Il modulo derogatorio dell’affidamento può essere scelto dalle stazioni appaltanti in via prioritaria, senza che ciò comporti un obbligo indefettibile di utilizzo di tale modalità selettiva, potendo anche in alternativa optarsi per il ricorso al mercato.
L’onere motivazionale, a carico dell’amministrazione, sussiste allorchè si decida di ricorrere alle ordinarie procedure di affidamento in luogo di quella legalmente definita prioritaria.
La prevista modalità di rimborso non implica che tutte le spese richieste siano per ciò solo riconoscibili, dovendosi comunque superare, in maniera congiunta, il vaglio astratto di ammissibilità ed il vaglio concreto di effettività. (1)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2022, n. 2166.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it