Non sussiste un obbligo di legge di procedere all’affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche della procedura a evidenza pubblica prevista per i contratti d’appalto della pubblica amministrazione, e l’applicabilità del principio della previa definizione dei criteri di valutazione delle offerte alla stessa materia, perché avente a oggetto beni demaniali economicamente contendibili, va valutata alla luce della norma speciale di cui all’art. 37 del codice della navigazione, che non la prevede.
L’assenza di un obbligo per l’amministrazione di indire una tipica procedura a evidenza pubblica risiede nella fondamentale circostanza che l’art. 37 contempla l’ipotesi di una domanda che perviene dal mercato privato, al contrario dell’ipotesi tipica dei contratti pubblici, in cui è invece l’amministrazione a rivolgersi a quest’ultimo.
È indispensabile unicamente che il procedimento informale di selezione si svolga con modalità idonee a soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio, rendendo effettivo il confronto fra le istanze in comparazione e, quindi, le chances concorrenziali delle nuove imprese contendenti.
La concomitanza di domande di concessione determina già di per sé una situazione concorrenziale che preesiste alla volontà dell’amministrazione di stipulare un contratto e pertanto non richiede le formalità proprie dell’evidenza pubblica, sicché la fissazione dei criteri in questo caso non assolverebbe alla sua funzione tipica di assicurare un confronto competitivo leale, perché verrebbe fatta quando le proposte di affidamento sono già state presentate.
(Nella fattispecie in esame, la sezione, muovendo dalla legittimità dell’iter procedimentale selettivo, conforme ai principi, giurisprudenzialmente declinati, di adeguata pubblicità nonché di soddisfacente concorrenzialità, rimarca la non necessarietà di predisporre un apposito bando, di prevedere esplicitamente un limite di rialzo sul canone di concessione e di prevedere la verifica di anomalia). (1)
La scadenza della concessione rende sine titulo l’occupazione degli immobili.
L’ordinanza di sgombero, adottata sul presupposto della mancanza di possesso di un titolo idoneo ed efficace per l’utilizzazione dell’area demaniale, costituisce atto dovuto.
Trattasi di un provvedimento immediatamente obbligatorio e vincolato; per cui non è necessario dover attendere l’individuazione di un nuovo concessionario (che, in linea puramente astratta, potrebbe perfino non esserci mai, laddove l’amministrazione si determini per la gestione diretta dell’area o per la sua devoluzione all’uso pubblico generale: che è, del resto, la forma di godimento normale e residuale del demanio marittimo, in assenza di provvedimenti di diverso contenuto).
Allo sgombero si deve comunque procedere alla scadenza della concessione, non essendo legittimo che l’occupazione, ormai sine titulo, si protragga in attesa dell’individuazione del nuovo concessionario.
Diversamente opinando si darebbe luogo, di fatto, ad una proroga inammissibile e sine die di un rapporto concessorio già cessato. (2)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5; Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7837; Cons. Stato, Ad. plen., 9 novembre 2021, n. 17 e 18; Corte Giust. UE, sez. III, 20 aprile 2023, C-348/2022.
(2) Non ci sono precedenti
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it