Con la sentenza n. 9353 del 27 novembre 2025, la sezione II del Consiglio di Stato interviene su due profili centrali della disciplina edilizia: l’utilizzabilità della SCIA in sanatoria e il rapporto tra demolizione penale e demolizione amministrativa.
I giudici chiariscono innanzitutto che l’abuso edilizio consistente nella realizzazione di opere in assenza del permesso di costruire non può essere sanato mediante la presentazione di una SCIA. La ragione è duplice: da un lato, non è consentito legittimare ex post, attraverso uno strumento semplificato, interventi che ex ante richiedono il permesso di costruire; dall’altro, la possibilità di utilizzare la SCIA come modalità di regolarizzazione postuma è stata introdotta solo nel 2024, con l’articolo 36-bis del Testo unico dell’edilizia, e riguarda esclusivamente gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA nelle ipotesi di cui all’articolo 37, non quelli privi di titolo abilitativo maggiore.
La sentenza affronta poi il tema dell’ordine di demolizione disposto dal giudice penale, ribadendone la piena autonomia rispetto al procedimento amministrativo attivato dal Comune. In assenza di una disciplina espressamente sovrapponibile a quella prevista per la demolizione comunale, l’ordine impartito dall’autorità giudiziaria non è condizionato né dagli effetti sanzionatori derivanti dall’eventuale inottemperanza all’ingiunzione comunale né dal termine di 90 giorni previsto dal Testo unico per la demolizione amministrativa. Spetta quindi al giudice penale determinare autonomamente il termine per l’esecuzione della demolizione, che può essere sia inferiore sia superiore a quello previsto per l’azione del Comune.
La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato, confermando la separazione netta tra i due piani – penale e amministrativo – nella repressione degli abusi edilizi e delimitando con precisione l’ambito applicativo degli strumenti di sanatoria.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato