Con la sentenza n. 746/2026 (ricorso n. 438/2024), pubblicata il 27 aprile 2026, il Tar Calabria (Sezione Prima) ha chiarito un principio rilevante in materia di distribuzione delle rivendite di generi di monopolio: il rispetto del rapporto tra popolazione residente ed esercizi autorizzati costituisce un vincolo anche nei casi di trasferimento “fuori zona”.
Il Collegio ha ribadito che, alla luce della normativa vigente – in particolare del D.L. 98/2011 come modificato dalla legge n. 37/2019 e del D.M. 38/2013 – il parametro di una rivendita ogni 1.500 abitanti non ha carattere meramente eventuale, ma rappresenta un requisito strutturale dell’intero sistema di pianificazione della rete di vendita.
Secondo i giudici amministrativi, tale criterio si applica non solo alle nuove aperture, ma anche ai trasferimenti che comportano uno spostamento significativo dell’attività sul territorio. In particolare, il trasferimento fuori zona, incidendo sull’equilibrio distributivo dell’offerta, è assimilabile – sotto il profilo degli effetti – all’istituzione di una nuova rivendita, rendendo quindi necessario il rispetto degli stessi requisiti.
La sentenza evidenzia come la funzione del parametro demografico sia quella di evitare squilibri nella rete commerciale, prevenendo fenomeni di sovradimensionamento in aree più attrattive e di carenza di servizio in altre zone. Si tratta, dunque, di un criterio volto a garantire una distribuzione equilibrata e capillare del servizio sul territorio.
Il Tar ha inoltre precisato che il provvedimento amministrativo di diniego o archiviazione, fondato su tali presupposti, ha natura vincolata. Di conseguenza, eventuali vizi procedimentali – come la mancata comunicazione del preavviso di rigetto – non determinano l’illegittimità dell’atto, qualora sia evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Infine, i giudici hanno escluso che la possibilità di deroghe prevista dalla normativa possa operare in assenza di specifici presupposti, confermando che la relativa valutazione rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, entro i limiti tracciati dalla disciplina di settore.
Con questa pronuncia, il Tar Calabria consolida un orientamento giurisprudenziale che rafforza il carattere programmatorio e vincolante dei criteri di distribuzione delle rivendite, estendendone l’applicazione anche alle ipotesi di trasferimento territoriale.