Con la sentenza Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3657/2026 (R.G. 9112/2024), pubblicata l’11 maggio 2026, il giudice amministrativo definisce in modo articolato l’equilibrio tra pianificazione pubblica e concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti.
Il principio cardine affermato è che la fase di pianificazione regionale costituisce un momento centrale e vincolante dell’organizzazione del ciclo dei rifiuti, in quanto consente di determinare il fabbisogno impiantistico e di orientare la localizzazione degli impianti nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità. Tale potere, espressione di ampia discrezionalità tecnica, è funzionale alla tutela dell’ambiente e dell’equilibrato sviluppo territoriale.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ribadisce che tale pianificazione non può tradursi in una riserva esclusiva a favore dell’amministrazione nelle attività di realizzazione e gestione degli impianti di recupero energetico. In tale segmento del ciclo dei rifiuti opera infatti il principio di libera concorrenza, in coerenza con il diritto europeo e con la disciplina nazionale, che non prevede alcuna privativa generalizzata per il recupero o la termovalorizzazione.
Ne consegue che le attività di trattamento e recupero dei rifiuti possono essere svolte da operatori privati, purché nel rispetto delle autorizzazioni e della pianificazione vigente. Diversamente, la fase della raccolta dei rifiuti urbani resta caratterizzata da un regime di esclusiva pubblica, mentre lo smaltimento in discarica segue logiche diverse ma comunque integrate nella programmazione pubblica.
Un ulteriore principio rilevante riguarda il rapporto tra atti amministrativi plurimotivati e sindacato giurisdizionale: è sufficiente la legittimità anche di una sola delle ragioni poste a fondamento del provvedimento per sostenerne la tenuta complessiva, con conseguente rigetto del ricorso.
Infine, la decisione conferma che le scelte pianificatorie regionali, se coerenti con il quadro normativo e supportate da adeguata istruttoria, non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, salvo evidenti illogicità o errori manifesti.
In sintesi, la pronuncia consolida un sistema in cui la pianificazione pubblica guida il dimensionamento e la localizzazione degli impianti, mentre il mercato resta aperto nella fase gestionale e di recupero, nel rispetto dei limiti ambientali e autorizzatori.