La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 depositata il 17 aprile 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina IMU contenuta nell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011.
La questione era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che contestava l’assenza di un’esenzione IMU per gli immobili posseduti da imprese e destinati esclusivamente alla vendita, i cosiddetti “beni merce”. Secondo il giudice rimettente, tale disciplina avrebbe violato i principi di ragionevolezza, uguaglianza e capacità contributiva, trattando in modo assimilato immobili con funzioni economiche differenti.
La Consulta ha però respinto queste censure, ribadendo che l’IMU è un’imposta di natura reale sul patrimonio immobiliare, il cui presupposto è il possesso del bene e non il reddito effettivamente prodotto. In questa prospettiva, la capacità contributiva può essere individuata anche nella mera titolarità del diritto reale, poiché essa rappresenta comunque un indice di ricchezza, salvo che il legislatore non intervenga entro limiti di non irragionevolezza.
I giudici costituzionali hanno inoltre sottolineato che la scelta di mantenere o non utilizzare l’immobile rientra nella libera determinazione dell’imprenditore e non incide sulla configurabilità del presupposto impositivo. Non rileva, quindi, l’uso concreto del bene, ma la possibilità giuridica di esercitare le facoltà proprietarie.
Infine, è stata esclusa anche la violazione del principio di uguaglianza: la disciplina che assoggetta a IMU gli immobili merce non è considerata irragionevole, poiché tali beni restano nella disponibilità e nel controllo del proprietario, analogamente agli altri immobili. Quanto alle variazioni normative nel tempo, la Corte ha chiarito che il mutamento della disciplina tra diverse annualità non determina di per sé un contrasto con la Costituzione, essendo giustificato dal trascorrere del tempo e dall’evoluzione del quadro legislativo.