La Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, con l’ordinanza n. 1802/2025 ha affermato, da quanto si apprende nella massima diffusa dagli uffici della Corte, che in relazione alla fattispecie prevista dall’art. 179 del codice della strada, sussiste la colpa del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante ovvero se il malfunzionamento si è verificato nel corso della circolazione ed è imputabile al titolare, salva la configurabilità dell’ignoranza incolpevole ossia la dimostrazione del rispetto dell’ordinaria diligenza, che consiste nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo viene messo in circolazione.
(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del titolare della licenza, non avendo questi dimostrato l’assenza di colpa né allegato le ragioni dell’ipotetica anomalia tecnica tale da giustificare la scrittura manuale sostitutiva, essendo rimasto invece provato che il mezzo aveva circolato senza che il conducente avesse inserito la carta nel tachigrafo digitale).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 179 com. 2, Cod. Strada art. 174 com. 4, Regolam.
Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 10 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Massime precedenti Vedi: N. 12244 del 2003 Rv. 566057-01, N. 13165 del 2002 Rv. 557344-01