Il reclamo, ex art. 114, comma 6, c.p.a., rappresenta lo strumento attraverso il quale le parti, anche in un giudizio incardinato sul silenzio-inadempimento della p.a., possono impugnare gli atti del commissario ad acta, dinanzi allo stesso giudice che ha accolto il ricorso avverso il silenzio.
In virtù del combinato disposto con l’articolo 117, comma 4, c.p.a., l’analogia si estende non solo alla forma del rimedio, ma anche al suo termine di impugnazione.
Una conversione del regime processuale analoga a quella che si determina nel passaggio dall’azione ex art. 117 c.p.a. al reclamo impugnatorio dell’atto commissariale si registra, sempre nel rito sul silenzio, allorchè, nel corso dello stesso, sopraggiunga il provvedimento dell’Amministrazione e venga a cessare l’inerzia inizialmente censurata.
Anche in quel caso all’azione ex art. 117 c.p.a. si sostituisce un ricorso a carattere impugnatorio, soggetto a preclusione decadenziale e con decorrenza del relativo termine dall’adozione dell’atto. (1)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 2335 del 2021; Cons. Stato, sez. VI, n. 5006 del 2020; T.a.r. per il Lazio, sez. II, n. 13761 del 2019.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it