Il disegno di legge che punta ad introdurre il reato di tortura nell’ordinamento italiano riceve il via libera dal Senato con 195 sì, 8 no e 34 astenuti.
Il provvedimento, che era già stato approvato dal Senato una prima volta il 5 marzo del 2014, poi dalla Camera il 9 aprile del 2015, torna ora a Montecitorio perché nuovamente modificato.
Piuttosto travagliato – dunque – l’iter del provvedimento: arrivato in commissione Giustizia del Senato il 22 luglio 2013, venne votato dall’Assemblea di Palazzo Madama il 5 marzo 2014. Trasmesso poi alla Camera, e’ rimasto in commissione, dove ha subito modifiche, dal 6 maggio 2014 sino al 19 marzo 2015 ed è stato ripreso in mano e approvato con modifiche anche dopo la sentenza della Corte di Strasburgo sulla perquisizione alla scuola Diaz durante il G8 di Genova che fu considerato tortura. Trasmesso al Senato è stato modificato durante la discussione in commissione Giustizia e dovrà, dunque, una volta ri-approvato da Palazzo Madama tornare ancora alla Camera.
Piu’ volte rimaneggiato e spesso oggetto di divisioni anche all’interno della stessa maggioranza, il testo introduce di fatto il reato di tortura nell’ordinamento italiano.
Il vero nodo del provvedimento è la possibilità che si vada a configurare un reato contro le forze dell’ordine. In commissione Giustizia al Senato sono stati approvati una serie di emendamenti con i quali si ritorna in parte alla impostazione originaria approvata dal Senato, a partire dalla riduzione delle pene.
Nel nuovo testo si ‘contestualizza’ cio’ che fa scattare la pena dei dieci anni: viene introdotto il termine ‘reiterate violenze’ l’agire ‘con crudelta” e il ‘verificabile trauma psichico’. Sul punto relativo alle forze dell’ordine, torna la dicitura originale del Senato. Nel testo della Camera era stato specificato: “Se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso di poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni”.
E’ da quasi trent’anni, che in Parlamento esistono proposte di legge per l’introduzione del reato di tortura nella legislazione italiana. La prima sul tema, a firma del senatore Nereo Battello del Pci, risale addirittura al 1989 l’anno dopo la ratifica dell’Italia della Convenzione dei diritti umani contro la tortura del 1984.
“Oggi è stato compiuto un passo decisivo per l’introduzione del delitto di Tortura nel nostro ordinamento. Il voto a larghissima maggioranza del Senato, con soli 8 contrari e 34 astenuti, ci consente finalmente di sbloccare una fase di stallo che è durata troppo”. Così, in una nota, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando.
Il testo, “frutto delle necessarie mediazioni parlamentari, ci avvicina all’obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento una nuova figura di reato, su cui anche molti organismi internazionali sollecitano da tempo il nostro Paese. Ora l’auspicio è che la Camera approvi in tempi rapidi e in via definitiva la legge, colmando cosi un vuoto normativo molto grave”.
“Non ho partecipato al voto sull’introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento perché lo considero un brutto testo – commenta il senatore del Pd, Luigi Manconi – E la scelta di non votarlo è per me particolarmente gravosa visto che del disegno di legge che originariamente portava il mio nome, depositato esattamente il primo giorno della presente legislatura, non rimane praticamente nulla”.
“Innanzitutto – spiega – perché il reato di tortura viene definito comune e non proprio, come vogliono invece tutte le convenzioni internazionali dal momento che si tratta di una fattispecie propria dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. Derivante, quindi, dall’abuso di potere di chi tiene sotto la propria custodia un cittadino. Inoltre, nell’articolato precedente, si pretendeva che le violenze o le minacce gravi fossero ‘reiterate’. Questa formula è stata sostituita nel testo attuale da ‘più condotte’. Dunque il singolo atto di violenza brutale (si pensi a una sola pratica di water boarding) potrebbe non essere punito”.
“Ancora, la norma prevede perché vi sia tortura un verificabile trauma psichico. Ma i processi per tortura avvengono per loro natura anche a dieci anni dai fatti commessi. Come si fa a verificare dieci anni dopo un trauma avvenuto tanto tempo prima? Tutto ciò significa ancora una volta che non si vuole seriamente perseguire la violenza intenzionale dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio in danno delle persone private della libertà, o comunque loro affidate, quando invece è solo l’individuazione e la sanzione penale di chi commette violenze e illegalità a tutelare il prestigio e l’onore dei corpi e della stragrande maggioranza degli appartenenti”, conclude.