La premialità di cui all’art. 14 comma 1 lett. c) del d.m. del 5 maggio 2011, prevista per la realizzazione di impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture contenenti eternit o amianto, va riconosciuta anche qualora la rimozione dell’eternit o amianto riguardi porzioni omogenee di copertura; è pertanto illegittimo l’atto con cui la p.a. nega il premio in questione in caso di realizzazione dell’impianto, con rimozione della precedente copertura in amianto, su un edificio che, pur facendo parte di un complesso immobiliare, è distinto ed autonomo rispetto agli altri corpi di fabbrica, sui quali invece permane la copertura originaria (1).
(1) Non risultano precedenti in tali esatti termini.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it