Il RUP può esercitare un controllo di regolarità della procedura ma non sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione di gara: in tal caso potrebbe soltanto chiedere chiarimenti e approfondimenti alla stessa commissione; è fatto salvo il potere di intervento sostitutivo del RUP soltanto allorché la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2023, n. 2512; n. 696 del 2022;
Difformi: non risultano precedenti difformi.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it