Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sez. I), con sentenza n. 00611/2026 REG.PROV.COLL., ricorso n. 00794/2022 REG.RIC., pubblicata il 4 maggio 2026, ha ribadito i principi consolidati in materia di pianificazione urbanistica e limiti della tutela delle aspettative private.
La decisione riafferma che le scelte di governo del territorio costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo nei ristretti casi di manifesta illogicità, errore di fatto o travisamento dei presupposti. Ne deriva che il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’ente pianificatore, essendo il controllo limitato al riscontro estrinseco della ragionevolezza delle scelte.
In tale cornice, il TAR sottolinea che la destinazione urbanistica delle singole aree non richiede una motivazione puntuale e analitica, essendo sufficiente il richiamo ai criteri generali seguiti nella formazione dello strumento urbanistico. La cosiddetta “polverizzazione della motivazione” resta dunque compatibile con il sistema, salvo situazioni eccezionali che abbiano ingenerato un affidamento qualificato.
Proprio sul tema dell’affidamento, la sentenza ribadisce che il privato non vanta un diritto alla conservazione della destinazione edificatoria o più favorevole dell’area, né una generica aspettativa alla non “reformatio in peius”, salvo ipotesi tassative (quali convenzioni urbanistiche, giudicati o specifici vincoli preesistenti). In assenza di tali presupposti, la modifica della disciplina urbanistica rientra nella fisiologica dinamica del potere pianificatorio.
Infine, quanto alla motivazione delle scelte pianificatorie, il Collegio conferma che le osservazioni dei privati hanno natura meramente collaborativa e non impongono una risposta analitica, essendo sufficiente che risultino esaminate e implicitamente o esplicitamente valutate nell’ambito dell’interesse pubblico perseguito.
Sulla base di tali principi, il TAR ha ritenuto legittima la scelta comunale di destinare un’area a parcheggio nell’ambito del nuovo piano urbanistico, respingendo il ricorso e la connessa domanda risarcitoria.
Così deciso il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sez. I), sentenza n. 00611/2026 REG.PROV.COLL., ricorso n. 00794/2022 REG.RIC., pubblicata il 4 maggio 2026.