Secondo i giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato ( sentenza 1702/2025) non costituisce falsa rappresentazione ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241, legittimante il superamento del termine massimo per l’annullamento in autotutela previsto dal comma 1 del citato art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, la mancata dichiarazione resa dalla parte privata in seno all’istanza di permesso di costruire in ordine all’assenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, giacché riguardante aspetti conosciuti o facilmente conoscibili dal comune poiché costituenti un elemento essenziale dell’istruttoria che l’attività della fase endoprocedimentale avrebbe dovuto agevolmente rilevare. (1).
Allorché non più annullabile per decorso del termine di cui all’art. 21-nonies, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, concludono i giudici di Palazzo Spada, il permesso di costruire rilasciato senza la previa autorizzazione paesaggistica è comunque inefficace. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2024, n. 6636; sez. II, 14 dicembre 2020, n. 8004
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. I, 18 settembre 2024, n. 1224; sez. VI, 28 dicembre 2021, n. 8641
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it