In tema di reati edilizi, ogni procedimento di condono dev’essere valutato in base alla disciplina afferente alla relativa domanda, sicché non può essere evocata alcuna automatica e non prevista estensione di altre diverse, successive discipline, pur se, in astratto, relative al medesimo istituto del condono, ostandovi sia la diversità dei requisiti di accesso ad esso, previsti dalle molteplici discipline, sia il principio di tipicità degli atti e dei procedimenti amministrativi, che impone la correlazione tra la domanda, la relativa disciplina e la decisione finale.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 5498 del 2009 Rv. 242483 – 01, N. 12918 del 2008 Rv. 239351 – 01
Fonte: Corte di Cassazione