Dall’art. 31, comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 si ricava un limite agli interessi
che sulla base della semplice vicinitas commerciale si possono far valere. Il
ricorso è pertanto limitato alla tutela di interessi concernenti “la necessità di
garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso
l’ambiente urbano, e dei beni culturali”, ciò è a dire degli unici interessi per i
quali la pubblica autorità può limitare o escludere l’insediamento di esercizi
commerciali. Ammettere il ricorso a tutela di interessi di tipo diverso, infatti,
andrebbe a servire un interesse di mero fatto a limitare la concorrenza a
salvaguardia di una propria posizione già acquisita.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it