La nullità, per mancanza di sottoscrizione digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990, della delibera con cui un’unione di comuni prenda atto della volontà di un comune di sciogliersi dalla gestione associata dei servizi successivamente aggiunti, determina anche la nullità degli atti successivi, quali le delibere di approvazione della variazione di bilancio; e, qualora tali ultimi atti siano stati impugnati, il giudice può rilevare la nullità anche successivamente alla scadenza del termine di decadenza di cui all’art. 31, comma 4, c.p.a. perché la nullità non viene fatta valere in via autonoma ma risulta funzionale alla pronuncia sulla domanda introdotta in giudizio e, quindi, nel giudizio impugnatorio, alla declaratoria di illegittimità dell’atto impugnato e al suo conseguente annullamento, ovvero, al contrario, al rigetto della domanda di annullamento (1).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it