La Corte di Cassazione Sez. 5, con l’ordinanza n. 28733/2024 ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto nulla la notifica a mezzo posta dell’avviso di accertamento, in ragione del cambio di residenza del contribuente avvenuto il giorno prima del perfezionamento della compiuta giacenza, non tenendo conto dell’efficacia differita prevista per la variazione anagrafica a fini fiscali.
Ciò in quanto, argomenta la corte nella nota di sintesi diffusa dagli uffici della S.C., in tema di notifica dell’avviso d’accertamento a mezzo posta, ai sensi dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982, la variazione di residenza del contribuente – dopo la spedizione della raccomandata e dell’avviso di giacenza postale, per temporanea assenza del destinatario, ma anteriormente al decorso del termine previsto per la compiuta giacenza – non ha alcun effetto nei confronti dell’Ufficio, con conseguente validità della notifica perfezionatasi ex art. 8, comma 4, della predetta legge, in quanto gli effetti del mutamento di indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello dell’aggiornamento anagrafico.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973
num. 600 art. 60 com. 3 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 41137 del 2021 Rv. 663527-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione