Pubblichiamo il comunicato stampa dell’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale a commento della sentenza della Consulta 77/2025
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 77 depositata il 30/05/2025, ha dichiarato la
non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 108, comma
12, del decreto legislativo numero 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici), che
prevede la possibilità di variare la soglia di anomalia delle offerte fino
all’aggiudicazione anche nel caso di inversione procedimentale.
Il giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania concerne
una gara d’appalto da aggiudicare con il criterio del minor prezzo avvalendosi della
inversione procedimentale, che consente di esaminare le offerte economiche prima
della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità e di
capacità degli offerenti (articolo 107, comma 3, del codice). Nell’ambito della gara
ha trovato applicazione il “principio di invarianza”, che determina l’immodificabilità
della soglia di anomalia solo dopo il provvedimento di aggiudicazione (articolo 108,
comma 12, del codice). Applicando tale principio, l’amministrazione aveva
proceduto due volte alla determinazione della soglia di anomalia: la prima, a seguito
dell’apertura delle offerte economiche (avendo fatto ricorso all’inversione
procedimentale); successivamente, in ragione della mancata regolarizzazione della
documentazione presentata da taluni partecipanti. Secondo il TAR la disposizione
censurata, nel dare la possibilità alla pubblica amministrazione di operare successive
determinazioni della soglia di anomalia, sino all’aggiudicazione, violerebbe i principi
costituzionali di buon andamento, eguaglianza e libertà dell’iniziativa economica
privata.
Come precisa la sentenza, il fatto che il principio di invarianza della soglia di anomalia
sia previsto anche nel caso di gare con inversione procedimentale non si pone in
contrasto con il principio di buon andamento. Infatti, qualora nel corso della gara
con inversione procedimentale non fosse più consentita, dopo l’apertura delle
offerte economiche, la modifica della soglia di anomalia, la possibilità di selezionare
la migliore offerta potrebbe risultare eccessivamente compromessa. Ciò in quanto la
stazione appaltante potrebbe trovarsi costretta, nonostante la gara non si sia ancora
conclusa, a mantenere ferma una graduatoria in cui sono presenti operatori
economici che, non avendo dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità, non
avrebbero potuto partecipare alla gara.
La Corte ha aggiunto, quanto agli altri principi costituzionali asseritamente violati,
che è imposto alle stazioni appaltanti di introdurre nelle gare con inversione
procedimentale adeguati rimedi – quali, a titolo di esempio, il sorteggio delle
imprese da sottoporre a verifica dei requisiti – volti a tutelare il rispetto della par
condicio tra i concorrenti e, dunque, la libera competizione. Ciò riduce il rischio che
alcuni partecipanti cerchino di accordarsi per condizionare l’esito del controllo sul
possesso dei requisiti e, per tale via, l’aggiudicazione della gara. Tra l’altro, eventuali
condotte illecite delle imprese, che decidano di accordarsi nel corso di una gara al
fine di far conseguire un vantaggio a una di esse, sono comunque oggetto di specifiche
sanzioni, previste dalla normativa antitrust e da quella penale.
Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale