In GU Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stato pubblicato il Decreto 20 dicembre 2023 del Ministero dell’Interno recante “Modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonche’ criteri di ripartizione delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197“.
Il decreto è adottato ai sensi dell’art. 1, comma 677, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e definisce le modalita’ di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate dall’art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, cosi’ come incrementate dall’art. 3-ter del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, pari a 19 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni, le unioni di comuni e le «associazioni di comuni»:
a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalita’ diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;
b) che non hanno beneficiato del «finanziamento» nelle procedure precedenti a quella prevista dal presente decreto;
c) i cui «progetti» sono stati approvati in sede di «Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell’interno;
d) che dimostrano di possedere la disponibilita’ delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.
Fonte: Gazzetta Ufficiale