La Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, con l’ordinanza n. 29488/2024 si è pronunciata in materia di acque pubbliche, affermando che alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell’utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'”assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda di ripetizione fondata sull’inefficienza dell’impianto, in quanto non assolvente alla sua funzione di depurazione delle acque reflue, e non sulla sua radicale inesistenza o inattività).
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1994 num. 36 art. 14 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl.
03/04/2006 num. 152 art. 155 com. 1 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 3314 del 2020 Rv. 656891-02
Massime precedenti Vedi: N. 28842 del 2023 Rv. 669020-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione