Lo ha chiarito la Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, con l’ordinanza n. 20129/2024 affermando che, in tema di circolazione stradale, l’obbligo dichiarativo previsto, ex art. 94, comma 4-bis, c.d.s., a carico dell’avente causa, sussiste anche quando questi, avendo preso in locazione il veicolo per più di trenta giorni, provveda fin da subito a sublocarlo a terzi, poiché tale attività è espressione dell’acquisita disponibilità del mezzo in luogo dell’intestatario della carta di circolazione, con conseguente necessità di aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, per consentire l’agevole individuazione dei responsabili di infrazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni, specie ai fini della decurtazione dei punti della patente ex art. 126-bis c.d.s..
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 94 com. 4, Cod. Strada Nuovo art. 126 bis, Cod. Strada Nuovo art. 225, Cod. Strada Nuovo art. 226, ( Reg. Esec. Cod. Strada art. 247 bis)
Massime precedenti Vedi: N. 10833 del 2020 Rv. 657968-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione