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Liste elettorali: ammesso il lieve ritardo se i candidati sono presenti in Comune e il ritardo non è imputabile a loro
Il Consiglio di Stato ribadisce che, nel procedimento elettorale, il termine per la presentazione delle liste non ha valore meramente formalistico: il lieve sforamento può essere tollerato quando i presentatori sono già nella sede comunale allo scadere del termine e il ritardo deriva da cause non imputabili, in applicazione del principio di massima partecipazione.
Il Consiglio di Stato ribadisce che, nel procedimento elettorale, il termine per la presentazione delle liste non ha valore meramente formalistico: il lieve sforamento può essere tollerato quando i presentatori sono già nella sede comunale allo scadere del termine e il ritardo deriva da cause non imputabili, in applicazione del principio di massima partecipazione.
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