E’ quanto affermato dalla sezione Tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 118/2025 in base alla quale, come si legge nella nota diffusa dall’ufficio del Massimario,
In tema di IMU, l’esenzione riconosciuta dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati spetta soltanto ove gli stessi siano direttamente e immediatamente destinati a finalità istituzionali, sicché la stessa non spetta per gli alloggi di servizio dei militari e delle relative famiglie, laddove impiegati per esigenze di preminente carattere privato, in virtù di concessione e dietro pagamento di un canone, divenendo, in tal caso, l’utilizzatore titolare di un diritto personale di godimento atipico ed assumendo una posizione analoga a quella di un conduttore o di un comodatario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST.
PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 3268 del 2019 Rv. 652520-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione