La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata, con la sentenza 2110472024 in tema di reati contro la pubblica amministrazione, ed ha affermato che non è configurabile il delitto di turbata libertà di scelta del contraente, di cui all’art. 353-bis cod. pen., nel caso di procedura di concorso pubblico per la designazione di un dirigente sanitario, non essendo sufficiente, a tal fine, il richiamo all’esistenza di una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla designazione dello stesso, atteso che, in tal caso, la scelta non ha riguardo all’individuazione di un “contraente” per cessione di beni o all’affidamento all’esterno dell’esecuzione di un’opera o della gestione di un servizio.
Fonte: Corte di Cassazione