La Corte di Cassazione sezione Tributaria con l’Ordinanza n. 105/2025 ha stabilito che in tema di agevolazione IMU, prevista dall’art. 13, comma 8, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, l’efficacia retroattiva del requisito di ruralità è riconosciuta dall’art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 solo per le domande di variazione catastale presentate entro la data del 30 settembre 2012, mentre per quelle proposte successivamente l’efficacia dell’annotazione inizia a decorrere dalla data della presentazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge
22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 CORTE
COST., Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 30456 del 2024 Rv. 672959-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione