In relazione ad un ACCERTAMENTO ICI 2004 del Comune di Roma (ora Roma Capitale), una contribuente ha contestato il mancato riconoscimento dell’agevolazione per l’abitazione principale e quella per la concessione in uso gratuito ai figli delle unità immobiliari. La CTP ha accolto il ricorso e la CTR ha dato ragione in appello al Comune rilevando trattarsi di immobili catastalmente distinti per i quali sarebbe stata necessaria una richiesta all’Agenzia del Territorio per la fusione catastale degli stessi ed inoltre perché la concessione in uso gratuito ai figli difettava dell’invio al Comune del modello predisposto dall’Ente, non potendo considerarsi equipollente il FAX trasmesso dalla contribuente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8627/2019, della V SEZIONE CIVILE, ha ritenuto in primo luogo priva di fondamento il motivo secondo cui la sentenza CTR avrebbe omesso di esporre sia pure in forma sintetica lo svolgimento del processo, dei motivi e delle richieste delle parti e di esaminare la documentazione probatoria prodotta. Ad avviso della Corte, la nullità della sentenza può essere dichiarata solo quando sia impossibile la individuazione del THEMA DECIDENDI e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo :circostanze non rinvenibili nella impugnata sentenza.
Il Collegio ha deciso invece di accogliere il motivo di censura della sentenza impugnata circa l’agevolazione spettante in relazione all’uso gratuito, per non avere la CTR considerato che il beneficio spetta in ragione dell’utilizzo dell’immobile come abitazione principale e non necessariamente in quanto eretto a residenza anagrafica, abitando gli interessati, con le rispettive famiglie, negli appartamenti facenti parte della palazzina oggetto appunto dell’accertamento ICI, circostanza comprovata a mezzo deposito delle ricevute di pagamento delle utenze domestiche (ACEA ENI GAS ecc.), dovendo eventualmente disapplicarsi la disposizione del Regolamento ove interpretata nel senso della necessità dell’uso di modulistica all’uopo predisposta dall’Ente impositore, avendo le risultanze anagrafiche valore meramente presuntivo. La CTR ha dato erroneamente rilievo alla necessità di un accatastamento unitario delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale non richiesto dalla legge, essendo incontestato che i due appartamenti sono tra loro collegati con una scala interna.
La Suprema Corte ha ritenuto, quindi, di uniformarsi al principio affermato dallo stesso Organo, secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili, il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota agevolata ridotta prevista per l’abitazione principale (agevolazione trasformatasi in totale esenzione a decorrere dal 2008) sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma la effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal comma 2, dell’art. del decr. legisl. n. 504/1992 una sola volta per tutte le unità”.
In definitiva, non essendosi la sentenza impugnata attenuta ai principi esposti, la stessa è stata cassata con rinvio per nuovo esame alla stessa CTR in diversa composizione.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. V CIVILE – SENTENZA N. 8627/2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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